In un recente articolo, pubblicato dalla maggioranza, viene comunicato che “la giunta comunale di Aquino chiederà all’equitalia la rateizzazione di tutti i tributi dovuti allo stesso comune” e che “su proposta del sindaco, la giunta ha deliberato nella seduta del 30 aprile, di autorizzare l’equitalia […] a rateizzare i tributi locali vari […] I tributi del caso di specie, riguardano la tarsu,l’ici (attuale imu), la tosap, e altre imposte varie. La dilazione a rate per somme totali dovute, fino a ventimila euro, può arrivare dietro specifica richiesta fino a 48 rate, senza che vi siano motivazioni giustificative particolari per l‘accoglimento; per somme superiori a ventimila euro, il pagamento può avvenire addirittura in 72 rate.”.
L’articolo, probabilmente, prende spunto dalle recenti modifiche introdotte dal Decreto Legge 16/2012 in materia di fiscalità locale, integrate da Equitalia con la direttiva 7/2012.
Le affermazioni dell’amministrazione comunale, imprecise e fuorvianti, potrebbero indurre in errore i cittadini aquinati, con possibili ripercussioni economiche per i bilanci familiari.
La materia è più complessa rispetto a quanto traspare dall’articolo, infatti, non esiste una sola metodologia di riscossione, ma la normativa tributaria ne prevede tre:
- versamento diretto (addizionale comunale IRPEF per lavoratori autonomi e professionisti; TOSAP; imposta sulla pubblicità);
- ritenuta alla fonte (addizionale comunale IRPEF per i lavoratori dipendenti);
- iscrizione a ruolo (TARSU; debiti tributari con relative sanzioni amministrative ed interessi, notificati mediante cartelle di pagamento).
Anche per i tributi locali riscossi mediante ruolo Equitalia non è competente a concedere autonomamente la rateizzazione dei pagamenti. Con la direttiva DSR/NC/2008/025 è la stessa società a precisare che dovranno essere considerati non dilazionabili, per ragioni di semplicità della normativa di riferimento, i crediti la cui riscossione rientra nella fattispecie della “riscossione spontanea a mezzo ruolo” […] vale a dire quella da effettuare a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento e quando la somma da iscrivere a ruolo è, già dall’inizio, ripartita in più rate su richiesta del debitore.
La rateizzazione dei tributi locali non scaduti, quindi, non può essere richiesta ad Equitalia, ma deve essere rivolta esclusivamente al comune che ha la facoltà di concederla.
L’articolo 45, comma 2, del regolamento di contabilità adottato dal Comune di Aquino stabilisce che in via del tutto eccezionale, il Responsabile del procedimento di entrata può concedere dilazioni di pagamento, su richiesta dell’interessato, in caso di motivate e accertate difficoltà economiche, previo parere espresso della Giunta Comunale.
Tale concessione, tuttavia, non riguarda tutti i tributi locali, ma esclusivamente quelli regolamentati dall’ente base delle potestà previste dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in forza di quanto stabilito dall’articolo 50 della L. 449/1997. Il citato regolamento di contabilità prevede, infatti, che salvo diverse disposizioni previste dalle norme e dai Regolamenti vigenti, nei casi in cui non sia stabilita alcuna scadenza sarà cura del Responsabile del procedimento di entrata notificare i termini al contribuente, ex art. 45, comma 1.
Per l’IMU, per esempio, la normativa nazionale prevede termini di pagamento ben precisi: 2 rate da versarsi rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre (18 giugno e 17 dicembre per il 2012); facoltà di versamento in 3 rate per le abitazioni principali da versarsi rispettivamente entro il 16 giugno, il 16 settembre ed il 16 dicembre (18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre per il 2012).
Per i tributi locali, le novità in materia di rateizzazione dei pagamenti, ex art. 19 del DPR 602/73, si limitano ai debiti tributari relativi ad imposte e tasse non versate dal contribuente e iscritte a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.
La concessione di tali dilazioni di pagamento non prevede il consenso dell’ente, ma sono riconosciute da parte del concessionario alla riscossione (Equitalia), previa richiesta del debitore. L’accoglimento della richiesta di rateizzazione soggiace esclusivamente al verificarsi di determinate condizioni:
- temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente per importi superiori a 20.000 euro (ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili);
- semplice richiesta del debitore per debiti inferiori a 20.000 euro (dilazione di pagamento non superiore a 48 rate).
Nella citata direttiva n. 7 di Equitalia, viene, inoltre, stabilito che l’importo di ciascuna rata, in ogni caso, dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture.
Alla luce di quanto dettagliato è evidente che trattasi di operazione demagogica priva di qualsiasi fondamento giuridico.