Al fine di scongiurare sicure strumentalizzazioni sulla vicenda, ritengo opportuno rappresentare quanto segue.
Il Tribunale di Cassino con ordinanza depositata in data odierna ha reintegrato il Ferone Pietro nella carica di consigliere comunale in luogo del consigliere Isabella di Nallo, condannando il Comune al pagamento dei danni stimati in 6.000,00 euro.
La motivazione della reintegra è costituita dall’accoglimento del 4° motivo di ricorso con cui si lamentava la mancata adozione della delibera di decadenza con voto a scrutinio segreto, mentre invece è stata adottata a scrutinio palese.
La questione riguardante la presunta pretestuosità o inconsistenza della lite alla base della pronuncia di decadenza(e che si diceva essere stata intentata proprio al fine di estrometterlo dal consiglio comunale) è stata rigettata, così come quella relativa al sospetto tempismo con cui sarebbe stata intentata (prima delle elezioni del 2018), così come quella inerente la somma (reputata eccessiva) richiesta a titolo di risarcimento danno.
In conclusione,tutte le motivazioni sostanziali addotte in Consiglio Comunale prima ed in Tribunale poi, per contrastare la delibera di decadenza sono state rigettate e l’accoglimento del ricorso si fonda su un presunto mero di vizio di procedura.
Ovviamente, il Comune impugnerà l’ordinanza ritenendo di aver agito nel rispetto della legge, non essendo la terza delibera prevista nel procedimento di decadenza una delibera sulla persona per cui il voto palese è assolutamente legittimo, riservandosi altresì di valutare l’adozione, nelle more, di provvedimenti autotutela a sanatoria del presunto vizio, che, si ribadisce, riteniamo non sussistere.
Si pensi solo al fatto che il sig Ferone Pietro voleva addirittura intervenire in consiglio nella seduta di decadenza e fu invitato dal Presidente del Consiglio Comunale a desistere.
Ma, ovviamente, se ne riparlerà nella competente sede di appello.
Parimenti si impugnerà la condanna al risarcimento del danno, anche nella misura stabilita, condanna che si fonda su una autonoma domanda risarcitoria che configura una nuova causa di incompatibilità tanto è vero che lo stesso Tribunale nell’affrontare la questione ritiene che allo stato non è ostativa all’accoglimento del ricorso perché dipendente dalla violazione della procedura e che in ogni caso, per essa ancora non è stato attivato il procedimento disciplinato dall’art 69 del TUEL e che quindi la questione si riporrà nel momento in cui il Consiglio Comunale eventualmente contesterà la nuova sopravvenuta causa di decadenza al Ferone.
il Sindaco
libero mazzaroppi